Reclami
Informazione sugli strumenti di tutela del contraente
a. L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai
contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti,
dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto il reclamo
all’intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione contatti). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il
contraente ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS o alla Consob.
c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa
vigente.